Per la Virtus si apre uno spiraglio
Dopo quanto accaduto a Riva del Garda, dove gli arbitri hanno mandato le due squadre negli spogliatoi per via di una presunta mancanza da parte della società di casa, si aprono delle nuove prospettive, quindi nulla è deciso.
Vero è che oggi la Federazione Italiana Pallacanestro, per voce del comitato Veneto, ha pubblicato il risultato dato a tavolino a favore della XXL di Pescantina, ma al momento non è stato pubblicato alcun comunicato al riguardo. La formazione trentina della Virtus Altogarda, sui suoi canali ufficiali, non ha al momento dato spiegazioni. La cosa più interessante è che da rumors in ambito arbitrale, pare che i due arbitri presenti siano probabilmente “scivolati” sul regolamento per eccesso di zelo, in quanto il medico presente avrebbe avuto le certificazioni adatte all’uso del defibrillatore. Al momento, in assenza di un comunicato ufficiale da parte della Federazione, la partita è soltanto sospesa, potrebbe addirittura essere giocata, oppure assegnata a tavolino agli ospiti, ma come già detto, manca l’ufficialità, quindi il risultato assegnato al momento non può essere preso per vero. L’articolo del regolamento che sarebbe stato violato da parte della formazione di casa, in questo caso la Virtus Altogarda, sarebbe il numero 34, quello che elenca le disposizioni sanitarie.
Art.34 Disposizioni sanitarie (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.7 PF 05/08/11 - del. n.524 CF 05/06/13 del. n.38 CF 14/07/23) 1. In tutti i Campionati di Categoria senior e giovanile, maschile e femminile, nazionali e regionali e in tutte le manifestazioni senior o giovanili organizzate e/o riconosciute dalla REGOLAMENTO ESECUTIVO GARE FIP, è obbligatorio avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che deve essere posizionato in un punto facilmente individuabile e comunque ben segnalato che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità, nonché almeno una persona abilitata al suo utilizzo.
La violazione dell’obbligo di cui al precedente comma comporterà: a) qualora il riconoscimento venga comunque effettuato entro l’orario previsto per l’inizio della gara, le sanzioni a carico della Società ospitante previste dall’art. 38 comma 1 lett. b) R.G.; b) qualora invece detto riconoscimento non sia possibile entro l’orario previsto per l’inizio della gara, questa non sarà disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20 a sfavore della Società ospitante cui saranno applicate anche le sanzioni di cui agli articoli artt. 18, 49 e 53 R.G.